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Sez. U - , Ordinanza n. 17113 del 11/07/2017 (Rv. 644921 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Addizionale provinciale alla cd. TIA2 di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Natura tributaria - Sussistenza - Conseguenze - Controversia sulla debenza del tributo - Giurisdizione del giudice tributario.
Stato
decisa il 2017-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644921-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

L’addizionale provinciale sulla Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2), prevista dall'articolo 19 del d.lgs. n. 504 del 1992, ha natura tributaria, come si evince dalla stessa formulazione letterale della disposizione istitutiva, la quale prevede un sistema di reperimento, attraverso un tributo, della provvista necessaria all’esercizio di utilità generale di funzioni di interesse pubblico, mancando un rapporto di corrispondenza economica tra la prestazione della P.A. ed il vantaggio ricevuto dal privato (che condurrebbe ad escluderne la natura di tassa); né è idonea a snaturare la natura di tributo il collegamento quantitativo e percentuale con la TIA2, di natura privatistica, fungendo quest’ultima solo da parametro per la quantificazione di tale prestazione in favore delle province. Ne consegue che la controversia sulla debenza di tale addizionale appartiene alla giurisdizione del giudice tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 19, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)