diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 20260 del 19/07/2025 (Rv. 675635-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tariffa integrata ambientale (cd. TIA-2) e tariffa di igiene ambientale (cd. TIA-1) - Giurisdizione tributaria e ordinaria - Ripartizione.
Stato
decisa il 2025-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675635-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Le controversie aventi ad oggetto la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'abrogato art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1), dovuta nel periodo di vigenza di detta disposizione (dunque, fino al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010), competono alla giurisdizione tributaria, indipendentemente dalla data in cui sono sorte, spettando, invece, alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di TIA-1, sorte successivamente al 31 maggio 2010 e aventi ad oggetto la relativa debenza per il periodo successivo all'abrogazione (ad opera del d.lgs. n. 152 del 2006) del citato art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997, in ragione dell'applicazione della tariffa "in regime transitorio", nonché quelle relative alla tariffa introdotta dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), sorte anch'esse dopo il 31 maggio 2010.

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 264, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14 com. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)