Sez. 5, Ordinanza n. 25935 del 02/10/2024 (Rv. 672517-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Commissioni tributarie - Potere di disapplicazione di tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l'imposizione - Principio generale dettato dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E - Immanenza nell'ordinamento - Espresso riconoscimento ex art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, anche se non a contenuto normativo o generale, è espressione di un principio generale dell'ordinamento, fissato dall'art. 5 della l. n. 2248 del 1865, allegato E, e già presente nell'ordinamento anche prima dell'espresso riconoscimento - operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001, con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - di un generale potere di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)