Sez. 5, Sentenza n. 9631 del 13/06/2012 (Rv. 622999 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Commissioni tributarie - Potere di disapplicazione anche di ufficio di atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l'imposizione - Sussistenza - Principio generale dettato dall'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E - Fattispecie in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto per l'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, e dettato nell'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione di tali atti in giudizio solo se legittimi. Ne consegue che detto potere può essere esercitato anche di ufficio purché gli atti in questione siano stati, investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che si era limitata a constatare la regolare approvazione della delibera con cui un Comune aveva provveduto all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, rilevando che invece era doveroso verificare se in detto provvedimento si fosse proceduto all'indicazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali assimilati).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)