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Sez. L, Sentenza n. 4627 del 17/08/1982 (Rv. 422597 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. 24 DICEMBRE 1969 PER I DIPENDENTI DELLA S.I.P. IN TEMA DI INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SVOLTE.*
Stato
decisa il 1982-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422597-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DEL C.C.N.L. 24 DICEMBRE 1969 PER I DIPENDENTI DELLA S.I.P. IN TEMA DI INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SVOLTE.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi, che non siano stati resi efficaci erga omnes, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in Sede di legittimità se condotto conformemente alle regole di ermeneutica contrattuale e se congruamente motivato. (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto che, ai sensi dell'art. 24 del C.C.n.L. 24 dicembre 1969 e successive modificazioni, per i dipendenti della S.i.P., e del chiarimento di cui al n. 8 delle note a verbale, lo "sportellista" di utenza ha diritto all'inquadramento in categoria 2/b ove ricorra la duplice condizione dell'espletamento di mansioni esclusivamente di concetto e della completa autonomia nel trattare con l'utenza, o, in difetto anche di una sola di tali condizioni, all'inquadramento nell'inferiore categoria 2/c).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 24/12/1969 num. 24, Contr. Coll. 11/08/1972

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)