Sez. 3, Sentenza n. 3774 del 30/12/1971 (Rv. 355606 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI.*
La norma dell'art 295, secondo comma cod proc civ va interpretata nel senso che la sospensione necessaria del processo, al di fuori dai casi contemplati espressamente dalla legge, ricorre ogni qual volta la preventiva risoluzione di una controversia civile o amministrativa costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, l'indispensabile ed inderogabile antecedente logico-giuridico, da accertarsi con efficacia di giudicato, di un'altra causa, cosi che la decisione di questa dipenda strettamente dalla definizione della prima. (Conf 2768'70, mass n 349248).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)