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Sez. 3, Sentenza n. 2768 del 29/12/1970 (Rv. 349248 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349248-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI.*

La sospensione necessaria del processo ex art 295 cod proc civ si ha soltanto in presenza di un obbiettivo rapporto di pregiudizialita tra piu liti e questo ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione dell'altra. (V 744'69, mass n 339040 3496'68, mass n 336641).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)