Sez. 3, Sentenza n. 2768 del 29/12/1970 (Rv. 349248 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI.*
La sospensione necessaria del processo ex art 295 cod proc civ si ha soltanto in presenza di un obbiettivo rapporto di pregiudizialita tra piu liti e questo ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione dell'altra. (V 744'69, mass n 339040 3496'68, mass n 336641).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)