Sez. 5 - , Ordinanza n. 18552 del 08/06/2022 (Rv. 664931 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE | Controversie sul contributo unificato - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 111, comma 2, Cost. - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul contributo unificato il cui gettito è, in parte, assegnato proprio a tale magistratura, atteso che - sebbene tale contributo possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari - ciò non incide affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi sulla relativa questione, non essendovi alcuna relazione diretta tra il contributo unificato, e ancor meno l'individuazione della parte tenuta a corrisponderlo, e il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari.
Costituzione art. 134, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)