Sez. U, Sentenza n. 5994 del 17/04/2012 (Rv. 621916 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Iscrizione a ruolo del contributo unificato - Cartella di pagamento - Opposizione agli atti esecutivi - Giurisdizione tributaria - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
L'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ,. diretta a far valere vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, atteso che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e che il controllo delle cartelle esattoriali, configurabili come atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta a quel giudice quando le cartelle riguardino tributi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 30/05/2005 num. 115 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)