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Sez. 1, Sentenza n. 7648 del 16/10/1987 (Rv. 455545 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - ATTI E CONTRATTI OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI EX ART. 8 LEGGE 24 LUGLIO 1961 N. 729 - LIMITI TEMPORALI DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455545-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - ATTI E CONTRATTI OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI EX ART. 8 LEGGE 24 LUGLIO 1961 N. 729 - LIMITI TEMPORALI DI APPLICAZIONE.*

In ordine ai benefici fiscali contemplati dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961 n. 729 per gli Atti e contratti occorrenti alla realizzazione di opere stradali od autostradali (ivi inclusi gli appalti di tali opere conferiti direttamente dall'ANAS), e da intendersi comprensivi dell'IGE (in forza dell'interpretazione autentica di cui all'art. 4 bis della legge 7 agosto 1982 n. 530), l'ultimo comma del citato art. 8, il quale esclude detti benefici per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge medesima, riguarda anche i contratti per i quali, già formatosi a quella data il consenso, con l'incontro della volontà negoziale del privato e dell'amministrazione, debba ancora intervenire la prescritta approvazione, atteso che tale approvazione non è elemento necessario al loro perfezionarsi, ma si pone solo come condizione di efficacia. (V 2604/85, mass n 440398; (V 3383/81, mass n 413965).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8, Decreto Legge 12/06/1982 num. 350 art. 4 bis, Legge 07/08/1982 num. 530

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)