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Sez. 1, Sentenza n. 2604 del 20/04/1985 (Rv. 440398 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI - FATTISPECIE VARIE - ATTI E CONTRATTI OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - ART. 4 BIS D.L. 12 GIUGNO 1982 N. 530 - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 8, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961 N. 729 - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440398-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI - FATTISPECIE VARIE - ATTI E CONTRATTI OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - ART. 4 BIS D.L. 12 GIUGNO 1982 N. 530 - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 8, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961 N. 729 - CONSEGUENZE.*

Con riguardo alle agevolazioni tributarie contemplate dall'art. 8 primo comma della legge 24 luglio 1961 n. 729, per gli Atti e contratti occorrenti alla realizzazione di opere stradali ed autostradali, l'art. 4 bis del d.l. 12 giugno 1982 n. 350, introdotto con la legge di conversione 7 agosto 1982 n. 530, a norma del quale i suddetti benefici devono ritenersi comprensivi dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata, configura una interpretazione autentica del citato art. 8, e, come tale, è applicabile anche nei confronti di rapporti insorti anteriormente.*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8, Decreto Legge 12/06/1982 num. 350 art. 4 bis, Legge 07/08/1982 num. 530

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)