Sez. 1, Sentenza n. 5186 del 10/11/2015 Cc. (dep. 09/02/2016) Rv. 266136 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo contro il diniego di permesso - Premio - Procedimento "de plano" - Legittimità - Esclusione - Garanzia del contraddittorio - Necessità - Rilevanza dello "status" del richiedente - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittima la procedura "de plano" per la trattazione del reclamo avverso il diniego di concessione di permesso-premio richiesto da detenuto in attesa di giudizio, in quanto il rispetto del contraddittorio camerale deve essere assicurato, in base al combinato disposto degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., senza che rilevi lo "status" del richiedente (condannato o in attesa di giudizio).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)