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Sez. 1, Sentenza n. 19640 del 12/01/2017 Cc. (dep. 26/04/2017) Rv. 270114 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi - Procedimento - Reclamo - Modifica della "causa petendi" - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270114-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento penitenziario, il reclamo previsto in materia di permessi di necessità ha natura di mezzo di impugnazione e, come tale, deve essere corredato da specifici motivi, rivolti a confutare le argomentazioni del provvedimento gravato, senza possibilità di ampliare o modificare la "causa petendi". (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato, cui era stata rigettata la domanda di un permesso di necessità per far visita alla propria madre in gravi condizioni di salute, modificata, in sede di reclamo, in ragione del sopravvenuto decesso della madre, in richiesta di essere autorizzato far visita al padre).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)