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Sez. U, Sentenza n. 2637 del 27/10/1966 (Rv. 325065 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325065-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

E ammissibile il ricorso per Cassazione ex art.111 cost. Contro la decisione pronunciata dal tribunale fallimentare, in Sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, che risolvano conflitti di diritti soggettivi, i quali, indipendentemente dalla Forma esteriore hanno contenuto decisorio e giurisdizionale. Non e invece consentito il ricorso, quando i provvedimenti del giudice delegato siano stati emessi nella funzione di direzione della procedura fallimentare. (Cfr.1810-65' 1811-65' 368-64' 703-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)