Sez. U, Sentenza n. 2637 del 27/10/1966 (Rv. 325065 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
E ammissibile il ricorso per Cassazione ex art.111 cost. Contro la decisione pronunciata dal tribunale fallimentare, in Sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, che risolvano conflitti di diritti soggettivi, i quali, indipendentemente dalla Forma esteriore hanno contenuto decisorio e giurisdizionale. Non e invece consentito il ricorso, quando i provvedimenti del giudice delegato siano stati emessi nella funzione di direzione della procedura fallimentare. (Cfr.1810-65' 1811-65' 368-64' 703-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)