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Sez. 1, Sentenza n. 2859 del 06/10/1972 (Rv. 360579 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DECRETI DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE IN SEDE DI RECLAMO - RICORSO EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360579-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - DECRETI DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE IN SEDE DI RECLAMO - RICORSO EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Condizioni necessarie e sufficienti per la ricorribilita in Cassazione ex art 111 della Costituzione, sono il contenuto decisorio ed il carattere definitivo del provvedimento, cio che si ha quando questo incida in materia di diritti soggettivi e non sia diversamente impugnabile, cosi da importare per la parte soccombente un pregiudizio irreparabile. Le dette condizioni sussistono nei decreti camerali pronunciati dal tribunale fallimentare in Sede di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato che siano esplicazione non dei poteri amministrativi, ad esso attribuiti, bensi di quelli giurisdizionali, di cui egli e titolare per la risoluzione di conflitti riguardanti diritti soggettivi. (V 2399'68, mass n 334769; 419'67, mass n 326338) (V 3637'66, mass n 325065).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)