Sez. U, Sentenza n. 4004 del 05/07/1982 (Rv. 421965 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RAPPORTO DI LAVORO CON IL BANCO DI NAPOLI - NATURA PRIVATISTICA - DOMANDA DI EQUO INDENNIZZO EX ART. 68 D.P.R. 10 GENNAIO 1957 N. 3 - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RAPPORTO DI LAVORO CON IL BANCO DI NAPOLI - NATURA PRIVATISTICA - DOMANDA DI EQUO INDENNIZZO EX ART. 68 D.P.R. 10 GENNAIO 1957 N. 3 - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La controversia promossa da un dipendente nei confronti del Banco di Napoli, per conseguire, in applicazione estensiva di quanto previsto dall'art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per gli impiegati statali, un equo indennizzo in relazione a malattia contratta per causa di servizio, trova titolo nel rapporto di lavoro con il Banco, avente natura di ente pubblico economico, e, pertanto, in considerazione del carattere privatistico del rapporto stesso, spetta alla cognizione del giudice ordinario. (V 947/81, mass n 411470).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)