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Sez. U, Sentenza n. 7215 del 05/12/1986 (Rv. 449288 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO - RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIA PROPOSTA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ERRONEA CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DI DETTO GIUDICE E CONSEGUENTE PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONTROVERSIA IN TEMA DI ESERCIZIO DEL VOTO DA PARTE DI ELETTORI IMPEDITI).*
Stato
decisa il 1986-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449288-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO - RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIA PROPOSTA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ERRONEA CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DI DETTO GIUDICE E CONSEGUENTE PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CONTROVERSIA IN TEMA DI ESERCIZIO DEL VOTO DA PARTE DI ELETTORI IMPEDITI).*

Al fine della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, a carico della parte che abbia infondatamente contestato, con ricorso per regolamento preventivo, la giurisdizione del giudice adito, la sussistenza della colpa grave, di per sè sufficiente a giustificare la condanna medesima (art. 96 primo comma cod. proc. civ.), è ravvisabile nella Mancanza di un "minimum" di controvertibilità sulla questione della giurisdizione alla stregua della disciplina normativa e degli orientamenti della suprema Corte (nella specie, trattandosi di controversia in tema di Esercizio del voto da parte degli elettori impediti, correttamente instaurata davanti al giudice amministrativo), sicché l'iniziativa della suddetta parte, se non ricollegabile a mala fede, cioè all'intenzionale abuso del regolamento per fini dilatori, discenda comunque dal difetto di ogni elementare diligenza nel vagliare la pretestuosità della tesi avanzata. (V 355/85, mass n 438567).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)