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Sez. U, Sentenza n. 2178 del 28/03/1985 (Rv. 440053 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE - IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1985-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440053-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE - IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLA ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Con riguardo alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, ivi comprese quelle autorizzate all'Esercizio dell'Assicurazione della responsabilità civile a norma dell'art. 57 della legge 10 giugno 1978 n. 295, le attribuzioni del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 195-202 della legge fallimentare, circa la dichiarazione dello stato d'insolvenza e la definizione delle opposizioni proposte contro la dichiarazione medesima, non restano limitate od escluse per il fatto che, contro il provvedimento di messa in liquidazione, in precedenza reso dall'autorità amministrativa, sia pendente impugnazione davanti al giudice amministrativo, in considerazione del carattere autonomo ed indipendente dei rispettivi procedimenti, pur se possano implicare l'accertamento e l'esame di elementi comuni o connessi.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/06/1978 num. 295 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)