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Sez. U, Sentenza n. 11360 del 26/11/1990 (Rv. 469908 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLO STATO D'INSOLVENZA DELLE IMPRESE ASSICURATRICI ASSOGGETTABILI O ASSOGGETTATE A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 576 DEL 1982 ISTITUTIVA DELL'I.S.V.A.P. - DEROGA ALLE ATTRIBUZIONI DEVOLUTE AL GIUDICE ORDINARIO DAGLI ARTT. 195 E 202 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469908-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLO STATO D'INSOLVENZA DELLE IMPRESE ASSICURATRICI ASSOGGETTABILI O ASSOGGETTATE A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 576 DEL 1982 ISTITUTIVA DELL'I.S.V.A.P. - DEROGA ALLE ATTRIBUZIONI DEVOLUTE AL GIUDICE ORDINARIO DAGLI ARTT. 195 E 202 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 195 e 202 della legge fallimentare, con riguardo all'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza di impresa assoggettabile od assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, deve essere affermata, per le imprese assicuratrici, pure dopo la legge 12 agosto 1982 n. 576, istitutiva dell'ISVAP-istituto di vigilanza sulle assicurazioni private, considerato che le innovazioni introdotte dalla legge medesima attengono alle funzioni amministrative (ripartite fra il ministro dell'industria e detto istituto), ma non introducono alcuna deroga alle attribuzioni devolute al giudice ordinario dalle citate norme della legge fallimentare. (V 2178/85, mass n 440053).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/08/1982 num. 576 art. 3, Legge 12/08/1982 num. 576 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)