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Sez. 5, Sentenza n. 4349 del 28/10/2008 Ud. (dep. 30/01/2009) Rv. 242954 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI | Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 2, 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 443 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 10 L. n. 46 del 2006 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242954-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI

È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 10 L. n. 46 del 2006, successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo (sent. n. 320 del 2007) nella parte in cui escludeva l'appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento - nella parte in cui esclude l'appellabilità, da parte dell'imputato, della sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio abbreviato, in quanto il secondo grado di merito non gode di garanzia costituzionale e detta limitazione appare, peraltro, bilanciata dalla rapidità e completezza nella definizione del processo oltre che ragionevole in relazione ai benefici premiali derivanti all'imputato dalla scelta di tale rito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)