Sez. 1, Sentenza n. 40241 del 19/10/2007 Ud. (dep. 31/10/2007) Rv. 237868 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento a seguito di giudizio abbreviato - Appello del P.M. - Legge n. 46 del 2006 - Ordinanza di inammissibilità dell'appello - Successivo ricorso per cassazione del P.M. avverso la sentenza di proscioglimento - Sent. n. 320 del 2007 della Corte cost. - Conseguenze - Annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità e trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di secondo grado.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
A seguito della sentenza n. 320 del 2007 della Corte costituzionale, l'ordinanza della corte di appello che ha dichiarato, in base all'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, prima dell'entrata in vigore della citata legge, dal pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio abbreviato, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla stessa corte di appello per il giudizio di secondo grado, ferma restando la delibazione incidentale di ammissibilità formale del ricorso per cassazione. (v. Corte cost. sent. n. 320 del 2007).
Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 2 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)