Sez. 2, Sentenza n. 2107 del 24/02/2000 (Rv. 534367 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Contratto preliminare - Pagamento del prezzo mediante accollo - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Domanda di risoluzione per mancato adempimento dell'accollo - Reiezione - Successiva domanda di risoluzione per mancato pagamento del residuo prezzo - Efficacia di giudicato - Sussistenza.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Nel caso di un contratto preliminare di compravendita, in cui il corrispettivo della vendita sia costituito in parte dal pagamento di una quota del prezzo, per il quale si rilasci contestuale quietanza, ed in parte dall'accollo di un debito del venditore a titolo di mutuo, la sentenza, che respinga la domanda di risoluzione dell'effetto traslativo ex art. 2932 cod. civ. per mancato adempimento dell'accollo, esplica efficacia di cosa giudicata nel successivo giudizio nel quale la risoluzione sia chiesta per mancato pagamento del residuo prezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)