Sez. 2, Sentenza n. 4830 del 18/05/1994 (Rv. 486651 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo | Condanna all'adempimento pronunciata con sentenza passata in giudicato - Proposizione della domanda di risoluzione - Ammissibilità - Condizioni.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo
La disposizione dell'art. 1453 comma secondo cod. civ. la quale in deroga agli artt. 183, 184, 345 cod. proc. civ. consente di sostituire all'originaria domanda di esecuzione del contratto quella di risoluzione per inadempimento, trova applicazione anche nel caso in cui la condanna all'adempimento sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato, sempre che questa non abbia avuto esecuzione per essere proseguito l'inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)