Sez. L, Sentenza n. 2407 del 09/02/2004 (Rv. 569986 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Designazione del giudice di rinvio - Modifica da parte dello stesso o della Corte di cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA
La designazione del giudice di rinvio non può essere modificata né dallo stesso giudice con declinatoria di competenza, né dalla Corte di cassazione, la quale può intervenire sulla propria decisione solo con ordinanza per correggere un evidente errore materiale (corte o tribunale) o sul luogo del giudice designato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)