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Sez. L, Sentenza n. 5445 del 08/05/1992 (Rv. 477151 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità | Determinazione - Clausole contrattuali prevedenti una nozione di retribuzione più ristretta di quella ex art. 2120 cod. civ. nuovo testo - Validità - Condizione - Stipulazione successiva alla legge n. 297 del 1982.
Stato
decisa il 1992-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477151-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità

L'art. 2120, secondo comma, cod. civ. (nel testo di cui alla legge n. 297 del 1982), nel fare salve le disposizioni collettive prevedenti, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, una nozione di retribuzione più ristretta di quella fissata dalla stessa norma, si riferisce alle clausole dei contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore di detta legge, e non già a quelle dei contratti anteriori alle medesime, le quali, già colpite irrimediabilmente dalla sanzione di nullità per contrasto con l'art. 2120, vecchio testo, cod. civ., non possono rivivere per effetto della mera eliminazione del contrasto disposta dalla legge successiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)