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Sez. 1, Sentenza n. 219 del 10/01/1981 (Rv. 410627 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - ELEZIONE DI DOMICILIO EFFETTUATA DAL DIFENSORE CON L'ATTO DI APPELLO PER SE E PER IL PROPRIO CLIENTE IN VIRTU DELLA SOLA PROCURA AD LITEM - VINCOLATIVITA PER IL SOLO DIFENSORE E NON ANCHE PER LA PARTE - CONSEGUENZE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO CON COMPARSA NOTIFICATA AL DOMICILIO ELETTO COME SOPRA ANZICHE ALLA PARTE PERSONALMENTE - NULLITA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1981-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410627-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - ELEZIONE DI DOMICILIO EFFETTUATA DAL DIFENSORE CON L'ATTO DI APPELLO PER SE E PER IL PROPRIO CLIENTE IN VIRTU DELLA SOLA PROCURA AD LITEM - VINCOLATIVITA PER IL SOLO DIFENSORE E NON ANCHE PER LA PARTE - CONSEGUENZE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO CON COMPARSA NOTIFICATA AL DOMICILIO ELETTO COME SOPRA ANZICHE ALLA PARTE PERSONALMENTE - NULLITA - EFFETTI.*

L'elezione di domicilio, che il difensore effettui, per se e per il cliente, con l'atto di appello ed in virtu della sola procura ad litem, e vincolante per il solo difensore, nel senso di consentire in quel domicilio le notificazioni e comunicazioni da eseguirsi presso di lui dopo la Costituzione (art 170 cod proc civ), ma non anche per la parte, tenuto conto che l'elezione di domicilio e atto autonomo rispetto alla procura, nonche soggetto a propria Forma scritta. Pertanto, in ipotesi di riassunzione del procedimento di secondo grado, con comparsa notificata nel domicilio cosi eletto, anziche alla parte personalmente, come prescritto dall'art 125 ultimo comma disp att cod proc civ per il caso in cui essa non sia ancora costituita, la notificazione della riassunzione deve ritenersi affetta da nullita assoluta, e quindi inidonea a determinare la Estinzione del giudizio se non seguita da tempestiva Costituzione (art 307 secondo comma cod proc civ). (V 101/75, mass n 373268).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)