Sez. 1, Sentenza n. 6651 del 13/11/1986 (Rv. 448807 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - MANCATA PROPOSIZIONE DELLA ECCEZIONE - DEDUCIBILITÀ DELLA ESTINZIONE PER INATTIVITÀ DELLE PARTI CON L'ATTO RIASSUNTIVO DEL PROCESSO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE PERSONALMENTE ALLE PARTI NON COSTITUITE - NECESSITÀ - APPELLO - AVVENUTA COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - MANCATA PROPOSIZIONE DELLA ECCEZIONE - DEDUCIBILITÀ DELLA ESTINZIONE PER INATTIVITÀ DELLE PARTI CON L'ATTO RIASSUNTIVO DEL PROCESSO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE PERSONALMENTE ALLE PARTI NON COSTITUITE - NECESSITÀ - APPELLO - AVVENUTA COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
L'Estinzione del processo per inattività delle parti, ove non dedotta in via d'eccezione dall'interessato, può essere da questi richiesta con atto riassuntivo del processo stesso, rivolto al solo fine di conseguire una declaratoria in proposito (con provvedimento dell'istruttore, reclamabile davanti al collegio, ovvero anche direttamente con provvedimento del collegio), e tale atto, ai sensi dell'art. 125 ultimo comma disp. Att. Cod. proc. civ., deve essere notificato personalmente alle parti che non siano costituite, restando irrilevante, ove il procedimento si trovi in grado di appello, la loro avvenuta Costituzione in primo grado. (V 219/81, mass n 410627; (V 2042/76, mass n 380872).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)