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Sez. 1, Sentenza n. 374 del 19/02/1964 (Rv. 300464 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - IN GENERE - NATURA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1964-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300464-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - IN GENERE - NATURA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTABILITA - CONDIZIONI.*

Il debito d'indennita per espropriazione a causa di pubblica utilita ha natura di debito di valuta, anche per la parte liquidata giudizialmente in piu dell'importo offerto, e pertanto e soggetto al principio nominalistico fissato dall'art. 1277 cod.civ.' la rivalutazione e ammissibile soltanto in caso di colposo ritardo nella procedura di liquidazione dell'indennita, imputabile all'amministrazione espropriante. (Conf. 1280-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)