Sez. 1, Sentenza n. 374 del 19/02/1964 (Rv. 300464 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - IN GENERE - NATURA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTABILITA - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - IN GENERE - NATURA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTABILITA - CONDIZIONI.*
Il debito d'indennita per espropriazione a causa di pubblica utilita ha natura di debito di valuta, anche per la parte liquidata giudizialmente in piu dell'importo offerto, e pertanto e soggetto al principio nominalistico fissato dall'art. 1277 cod.civ.' la rivalutazione e ammissibile soltanto in caso di colposo ritardo nella procedura di liquidazione dell'indennita, imputabile all'amministrazione espropriante. (Conf. 1280-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)