Sez. 1, Sentenza n. 7862 del 22/08/1997 (Rv. 506977 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Natura giuridica - Debito di valuta - Configurabilità - Quota liquidata in sede di opposizione alla stima - Inclusione - Mora - Disciplina ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
L'indennità di occupazione temporanea dovuta nel quadro di un'espropriazione per pubblica utilità costituisce oggetto di un debito di valuta e non di valore e rispetto ad essa opera la norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., sia per la parte determinata nel decreto di esproprio che per quella eventualmente liquidata dal giudice a seguito di opposizione alla stima.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)