Sez. 1, Sentenza n. 11463 del 24/07/2003 (Rv. 565382 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE | Circolazione senza copertura assicurativa - Circolazione senza certificato di assicurazione obbligatoria ed omessa esposizione del contrassegno relativo all'assicurazione obbligatoria - Differenze ed alternatività degli illeciti - Conseguenze - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE
In tema di violazioni al codice della strada, costituiscono illeciti amministrativi distinti ed alternativi la circolazione senza copertura assicurativa (art. 193, primo e secondo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e la circolazione senza certificato di assicurazione obbligatoria (art. 180, primo comma, lett. d) e settimo comma) o l'omessa esposizione del contrassegno relativo alla assicurazione obbligatoria (art. 181, primo e terzo comma). Ne consegue che, ove al conducente di un veicolo - il quale non abbia esibito agli agenti accertatori il certificato di assicurazione obbligatoria e non abbia esposto il relativo contrassegno - sia stata contestata immediatamente la violazione di cui all'art. 193 cit. ed il conducente medesimo abbia successivamente dimostrato l'adempimento dell'obbligo di assicurazione, l'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 180 e 181 citt. può perfezionarsi solo nel momento in cui venga esclusa l'applicabilità dell'art. 193. Proprio in ragione di tale alternatività degli illeciti, è esclusa la possibilità di immediata e contestuale contestazione delle violazioni previste dagli artt 193, primo comma, 180, primo comma, lett. d) e 181, primo comma.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 180, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 180, Cod. Strada art. 181, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 181, Cod. Strada art. 193, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)