Sez. 1, Sentenza n. 21957 del 22/11/2004 (Rv. 579854 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE | Mancato pagamento alla scadenza - Periodo di tolleranza - Garanzia assicurativa - Riduzione della sanzione amministrativa - Condizioni - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE
Ai fini della riduzione ad un quarto della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 193, terzo comma, D.Lgs n. 285 del 1992, occorre che la garanzia assicurativa, ormai sospesa per mancato pagamento del premio successivo al primo nel termine di scadenza del periodo di tolleranza, sia "comunque" riattivata, nel termine di quindici giorni decorrente dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza convenuta per il pagamento, ossia nei primi quindici giorni del periodo di sospensione (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto che non poteva essere inflitta alcuna sanzione, essendo avvenuto il pagamento del premio assicurativo durante il periodo di tolleranza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 193 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)