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Sez. 5, Sentenza n. 27656 del 03/05/2001 Ud. (dep. 09/07/2001) Rv. 220228 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Ipotesi particolare prevista dall'art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992 n. 356 - Presunzione di illecita accumulazione - Deroga ai principi in tema di confisca posti dall'art. 240 cod.pen. - Onere per l'interessato di dimostrare la provenienza dei mezzi finanziari utilizzati per l'acquisizione del bene - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220228-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca, poiché il dettato dell'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, costituisce deroga ai principi generali fissati dall'art. 240 cod.pen., non è sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, il riferimento a regolari atti di acquisto, essendo viceversa necessario risalire alla origine dei mezzi finanziari impiegati per la acquisizione dei predetti beni, il cui valore sia sproporzionato rispetto alle possibilità economiche del soggetto.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)