Sez. 2, Sentenza n. 881 del 22/02/1999 Cc. (dep. 11/03/1999) Rv. 213214 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca prevista dall'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 - Limiti previsti dall'art. 240 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura, a seguito della salvezza delle disposizioni di cui all'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, fatta dall'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non trova i suoi limiti nelle previsioni dell'art. 240 cod. pen. ma si estende anche a cose che non siano il prodotto od il profitto immediatamente individuabile come connesso allo specifico episodio imputato ed è diretta, da un lato, ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall'altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio da una persona condannata per il delitto di usura.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)