Sez. 1, Sentenza n. 8993 del 05/06/2003 (Rv. 563937 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE | Contratto nullo - Esecuzione spontanea da parte dei contraenti - Sanatoria della nullità - Esclusione - Pretesa fondata su un negozio nullo - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE
L'esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità (nella specie derivante dall'essere il negozio il risultato di un accordo criminoso tra le persone fisiche incaricate di esprimere la volontà degli enti stipulanti); tale nullità, pertanto, nel giudizio in cui sia fatta valere una pretesa fondata sul predetto contratto, deve essere rilevata, anche d'ufficio e contro la volontà delle parti, dal giudice, nel suo potere - dovere di accertare, indipendentemente dall'attività delle parti, l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto dell'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1423
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)