Sez. 2, Sentenza n. 11156 del 24/12/1994 (Rv. 489414 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE | Contratto nullo - Esecuzione spontanea da parte dei contraenti - Sanatoria della nullità - Esclusione - Pretesa fondata su un negozio nullo - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE
L'esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità che, nel giudizio in cui sia fatta valere una pretesa fondata sul predetto contratto, deve essere, pertanto, rilevata, anche d'ufficio e contro la volontà delle parti, dal giudice, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertare, indipendentemente dall'attività delle parti, l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto dell'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1423
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)