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Sez. 3, Sentenza n. 16594 del 20/03/2007 Ud. (dep. 02/05/2007) Rv. 236817 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Legge finanziaria 2007 - Modifica apportata al comma nono dell'art. 110 TULPS - Ultrattività della norma penale - Vigenza della disposizione incriminatrice per i fatti anteriori - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236817-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE

In tema di uso di apparecchi per il gioco automatico (art. 110, comma nono del TULPS), anche dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (ed in particolare dell'art. 1, comma 86 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni commesse, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 547 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), atteso che la disciplina introdotta con la legge finanziaria del 2007 ha inciso solo sul citato art.110 TULPS e non sulla previsione di ultrattività della norma penale disposta dalla legge n. 266 del 2005.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 9 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 543 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 547 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 86 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)