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Sez. 3, Sentenza n. 16599 del 20/03/2007 Ud. (dep. 02/05/2007) Rv. 236496 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - LUOGO PUBBLICO | Condotte previste dall'art. 110 TULPS - Depenalizzazione disposta dalla legge n. 266 del 2005 - Non retroattività - Nuove modificazioni introdotte dalla legge n. 296 del 2006 - Effetti sulla non retroattività della depenalizzazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236496-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - LUOGO PUBBLICO

In tema di uso di apparecchi per il gioco automatico, anche a seguito delle nuove disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ai fatti posti in essere in epoca precedente al 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), si continuano ad applicare le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse ai sensi dell'art. 1, comma 547, della citata legge n. 266 del 2005, atteso che la legge n. 296 ha apportato modificazioni al solo art. 110 del R.D. n. 773 del 1931, ma non ha inciso sulla previsione di non retroattività della depenalizzazione delle condotte di cui ai commi quarto e quinto del citato art. 110 disposta dalla precedente legge n. 266.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 547 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 reiterazione 0001 86 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)