Sez. 3, Sentenza n. 38756 del 24/06/2004 Ud. (dep. 05/10/2004) Rv. 229622 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Depenalizzazione - Trasformazione in illecito amministrativo - Reato estinto al momento di entrata in vigore della legge di depenalizzazione - Obbligo di trasmissione degli atti alla P.A. - Insussistenza.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
In caso di depenalizzazione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, e conseguente trasformazione del reato in illecito amministrativo, il P.M. o il giudice devono trasmettere alla competente autorità amministrativa gli atti relativi, a meno che il reato sia già estinto per prescrizione o per altra causa alla data di entrata in vigore della norma di depenalizzazione, atteso che se al momento di entrata in vigore di tale disposizione il reato è estinto non può essere trasformato in illecito amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)