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Sez. 3, Sentenza n. 23863 del 17/10/2017 Cc. (dep. 28/05/2018) Rv. 273052 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Trasformazione in illecito amministrativo con obbligo di trasmissione degli atti alla P.A. - Intervenuto decorso del termine di prescrizione - Formula di proscioglimento - Rilevanza del momento in cui è intervenuta la causa estintiva rispetto all'entrata in vigore della norma di depenalizzazione - Sussistenza - Violazione del principio del "favor rei" - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273052-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

Nel caso di prescrizione del reato di cui all'art. 2, comma 1 e 1-bis del d.l. 12 settembre n. 463 del 1983, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, maturata successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, il proscioglimento con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge" prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non contrastando con il principio del "favor rei" il previsto obbligo di trasmettere gli atti alla autorità amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)