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Sez. 1, Sentenza n. 459 del 24/01/1986 (Rv. 444064 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO - ONERE DELLA PARTE - MANCATO DEPOSITO - RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO ESCLUSIONE - PRONUNCIA NEL MERITO.*
Stato
decisa il 1986-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444064-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO - ONERE DELLA PARTE - MANCATO DEPOSITO - RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO ESCLUSIONE - PRONUNCIA NEL MERITO.*

Ai sensi degli artt. 72 e 74 disp. Att. Cod. proc. civ., è Onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli Atti ed i documenti di causa che pretende siano utilizzati come fonte di prova. Ne consegue che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli Atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello d'ufficio. (V 2581/82, mass n 420438; (V 364/75, mass n 373610).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)