Sez. 3, Sentenza n. 12446 del 16/05/2008 (Rv. 603323 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - MANCANZA DELL'ATTO ORIGINALE O DI COPIE DEPOSITATE | Documento comprovante la legittimazione ad agire di una delle parti - Mancanza dagli atti al momento della decisione - Obbligo del giudice di disporre ricerche od invitare la parte a produrne uno analogo - Sussistenza.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - MANCANZA DELL'ATTO ORIGINALE O DI COPIE DEPOSITATE
Nel caso in cui al momento della decisione il giudice non rinvenga in atti un documento, ritualmente depositato, dal quale risulti la legittimazione ad agire di una delle parti, egli non può ritenere insussistente tale legittimazione, ma è tenuto a disporre ricerche del documento mancante, ovvero invitare la parte interessata a produrne uno analogo, ordinando le conseguenti disposizioni processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)