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Sez. 1, Sentenza n. 27399 del 18/06/2003 Cc. (dep. 25/06/2003) Rv. 225342 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Violazione del decreto di espulsione - Reato di cui all'art. 13, comma 13 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Modifiche introdotte dall'art. 13 l. 30 luglio 2002, n. 189 - Continuità normativa - Natura permanente del reato - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225342-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di immigrazione e presenza di cittadini stranieri nello Stato, vi è continuità normativa tra il reato di violazione del decreto prefettizio di espulsione già previsto dall'art. 13, comma 13 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e le modifiche introdotte dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e, trattandosi di reato permanente che dura fino a quando non si pone in essere il comportamento dovuto, ossia l'abbandono del territorio dello Stato, una condotta iniziata sotto la previgente normativa e continuata sotto la nuova è sanzionabile secondo le previsioni di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)