Sez. 3 - , Sentenza n. 23175 del 12/06/2020 Ud. (dep. 30/07/2020) Rv. 279967 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reato previsto dagli artt. 64 e 71 d.P.R. n. 380 del 2001 - Reato comune - Omessa denuncia ex artt. 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 - Reato proprio del costruttore – Proprietario-committente – Responsabilità a titolo di concorso dell’”extraneus” - Sussistenza.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di violazioni edilizie, l'art. 71 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede un reato comune che può essere realizzato da chiunque commette, dirige o costruisce opere in violazione della disciplina prevista dall'art. 64, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto, mentre gli artt. 65 e 72 del d.P.R. citato contemplano un reato omissivo proprio configurabile solo in capo al costruttore, a carico del quale è imposto in via esclusiva l'obbligo di denuncia allo sportello unico dell'edilizia dei lavori in conglomerato cementizio armato, onde, in tal caso, il committente-proprietario può rispondere solo a titolo di concorso dell'"extraneus". (In motivazione la Corte ha evidenziato, rispetto a tale ultima ipotesi, il conseguente onere per l'accusa di specificare l'eventuale attività posta in essere dal committente in ausilio alla condotta propria del costruttore).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 64, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 71, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 65, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 72, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)