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Sez. 3 - , Sentenza n. 42105 del 19/06/2019 Ud. (dep. 14/10/2019) Rv. 277054 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi – Concorso dell’“extraneus” nel reato proprio – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277054-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, può concorrere nella contravvenzione prevista dall'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche chi non rivesta una delle qualifiche indicate dall'art. 29 d.P.R. cit., a condizione che abbia apportato un contributo causale, rilevante e consapevole, alla realizzazione dell'evento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata affermata la penale responsabilità del componente di una commissione edilizia per il solo fatto che l'attività lottizzatoria dei richiedenti non avrebbe potuto realizzarsi in assenza del permesso, senza valutare la consapevolezza, da parte del predetto, dell'agevolazione che, in forza del rilascio del provvedimento autorizzatorio, riceveva tale attività). (Vedi: SS.UU. n. 2720 del 1990, Rv. 183495 e Sez. 3, n. 5017 del 1991, Rv. 187331).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)