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Sez. 2, Sentenza n. 2518 del 22/07/1972 (Rv. 360008 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO POSTCORPORATIVO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360008-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO POSTCORPORATIVO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo post-corporativo puo essere sindacata in Sede di legittimita soltanto avuto riguardo a dedotte violazioni delle regole legali di ermeneutica, ossia sotto il profilo della violazione di legge. (Conf 1908'70, mass n 347910).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2071

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)