Sez. U - , Ordinanza n. 4229 del 17/02/2017 (Rv. 642789 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Lavoratori socialmente utili - Assunzione per effetto di scorrimento di graduatoria - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Con riguardo ai lavori socialmente utili, - e fattispecie assimilate - per tutto ciò che attiene alle eventuali assunzioni oppure alle stabilizzazioni, in applicazione delle graduatorie delle liste di collocamento, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in quanto la P.A. svolge, in questi ambiti, un'attività vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, a differenza di quanto accade per l'individuazione del progetto e delle professionalità occorrenti, in cui la stessa agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 35, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)