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Sez. L, Sentenza n. 886 del 13/02/1989 (Rv. 461890 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - - TERMINI - TERMINI BREVI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA TARDIVA - DEDUZIONE CON CONTRORICORSO TARDIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461890-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - - TERMINI - TERMINI BREVI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA TARDIVA - DEDUZIONE CON CONTRORICORSO TARDIVO - IRRILEVANZA.*

La rilevabilità dell'inammissibilità del ricorso per Cassazione notificato tardivamente rispetto al termine breve, decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata, non può essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente. (V 4859/81, mass n 415577).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)