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Sez. L, Sentenza n. 252 del 10/01/2001 (Rv. 543016 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Ricorso per cassazione - Notificazione tardiva rispetto al suddetto termine breve - Deduzione della relativa inammissibilità con il controricorso - Tardività del controricorso - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543016-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

La rilevabilità della inammissibilità del ricorso per cassazione notificato tardivamente rispetto al termine breve, decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata, non può essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente. (Nella specie la S.C. ha desunto la suddetta disponibilità dalla duplice circostanza del deposito dell'atto e della notificazione del controricorso recante la menzione dell'atto depositato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)