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Sez. L, Sentenza n. 4461 del 12/07/1980 (Rv. 408337 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA ALLE SPESE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - COSCIENZA, DA PARTE DEL LAVORATORE, DELLA INFONDATEZZA DELLA SUA PRETESA - NOZIONE - RICHIESTA DELLA PENSIONE D'INVALIDITA - PREESISTENTE COLLEGIALE MEDICA NEGATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408337-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA ALLE SPESE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - COSCIENZA, DA PARTE DEL LAVORATORE, DELLA INFONDATEZZA DELLA SUA PRETESA - NOZIONE - RICHIESTA DELLA PENSIONE D'INVALIDITA - PREESISTENTE COLLEGIALE MEDICA NEGATIVA - IRRILEVANZA.*

La coscienza del lavoratore della evidente infondatezza della sua pretesa di ottenere prestazioni previdenziali, che, insieme alla obiettiva infondatezza della pretesa medesima, costituisce condizione per la sua condanna al pagamento delle spese processuali (art 152 disp att cod proc civ), si traduce in una situazione psicologica non sorretta da alcuna ragionevole opinione circa la spettanza di dette prestazioni, e, pertanto, con riguardo alla domanda rivolta al conseguimento della pensione d'invalidita, non puo essere ravvisata nella sola circostanza che l'assicurato abbia agito nonostante il concorde parere di non invalidita espresso dalla collegiale medica, trattandosi di elemento di per se non ostativo al riconoscimento giudiziale di quel diritto. (V 137/79, mass n 396200).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)