Sez. 1, Sentenza n. 1689 del 04/06/1968 (Rv. 333514 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - GARANZIE E FIDEIUSSIONI - FIDEIUSSIONI CONCESSE DA AZIENDE OD ENTI DI CREDITO A FAVORE DI TERZI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 54 DELLA TARIFFA ALL. A DELLA LEGGE DI REGISTRO MODIFICATO DALL'ART.3 DELLA LEGGE 306 DEL 1954 - PRESTAZIONE PER UN TERMINE SUPERIORE AD UN ANNO - NOZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - GARANZIE E FIDEIUSSIONI - FIDEIUSSIONI CONCESSE DA AZIENDE OD ENTI DI CREDITO A FAVORE DI TERZI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ART. 54 DELLA TARIFFA ALL. A DELLA LEGGE DI REGISTRO MODIFICATO DALL'ART.3 DELLA LEGGE 306 DEL 1954 - PRESTAZIONE PER UN TERMINE SUPERIORE AD UN ANNO - NOZIONE.*
Nell'art. 54 della tariffa all. A alla legge di registro (cosi come modificato dall'art. 3 della legge 25 maggio 1954, n.306), che accorda una aliquota ridotta di imposta alle fideiussioni concesse da aziende od enti di credito a favore di terzi verso pubbliche amministrazioni, la locuzione -se prestate per un termine non superiore ad un anno- va intesa nel senso che la riduzione d'imposta e accordata alle fideiussioni prestate per obbligazioni che potranno contrarsi nel termine non superiore ad un anno, qualunque sia il termine di durata della garanzia, durata che dipendera dalla scadenza dell'obbligazione principale e dall'applicazione del disposto dell'art. 1957 cod.civ.. conforme alla sentenza n.817-67, massima n.326919.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)